⭐European Micro Enterprises Alliance è il movimento europeo nato dal basso di micro e piccole attività con lo scopo di combattere per delle regole giuste del PPWR e EPR per le micro imprese.
PPWR: regolamento europeo sul packaging e sulla gestione e smaltimento dei rifiuti derivati da packaging, è entrato in vigore il 12 agosto. Comprende regolamentazioni per chi produce packaging e per chi lo immette sul mercato, gestione delle etichette e punta a creare meno rifiuti, a riusare il packaging e riclarne il più possibile.
EPR: responsabilità estesa del produttore (da intendere in senso lato), per cui chi immette sul mercato packaging, che diventerà immondizia, deve pagare per il suo smaltimento in ogni singolo paese in cui vende.
△ IMPORTANTE!
Entro il 1 ottobre: l'Omnibus (COM/2025/982) che propone di sospendere l'obbligo del rappresentante autorizzato sotto l'articolo 45(3) del PPWR fino al 2035, e il rapporto del parlamento vuole restringere l'esenzione alle piccole e micro imprese. Il comitato ENVI voterà intorno al 1 ottobre 2026.
Cosa puoi fare a riguardo: invia un'email o contatta in qualsiasi modo (es. social) i rappresentanti italiani al parlamento europeo per protestare: racconta l'impatto negativo che questa legge ha sulla tua attività e richiedi che appoggino l'esenzione per le piccole e micro imprese al voto all'Omnibus.
Le due modalità per contattare i parlamentari europei:
1. Email inviata tramite l'app Chilli Club, metti il tuo indirizzo e invii (no personalizzazione).
2. Email inviata tramite il tuo provider di posta: devi fare copia e incolla degli indirizzi email e del testo; puoi personalizzarlo a piacimento.
2. Invia le email tramite il tuo provider di posta (potresti voler inviarle in più riprese).
Qui sotto trovi le email dei parlamentari e la lettera dettagliatissima da inviare.
I parlamentari sono suddivisi per circoscrizione ma puoi scrivere anche a tutti quanti, fai solo attenzione affinché la tua casella di posta non sia flaggata come SPAM.
EMAIL DEI PARLAMENTARI DELLA CIRCOSCRIZIONE CENTRALE:
alessandro.chiocchetti@europarl.europa.eu
susanna.ceccardi@europarl.europa.eu
salvatore.demeo@europarl.europa.eu
carlo.ciccioli@europarl.europa.eu
ignazio.marino@europarl.europa.eu
carolina.morace@europarl.europa.eu
nicola.procaccini@europarl.europa.eu
camilla.laureti@europarl.europa.eu
matteo.ricci@europarl.europa.eu
antonella.sberna@europarl.europa.eu
marco.squarta@europarl.europa.eu
dario.nardella@europarl.europa.eu
dario.tamburrano@europarl.europa.eu
marco.tarquinio@europarl.europa.eu
EMAIL DEI PARLAMENTARI DELLA CIRCOSCRIZIONE INSULARE:
giuseppe.antoci@europarl.europa.eu
caterina.chinnici@europarl.europa.eu
marco.falcone@europarl.europa.eu
giuseppe.lupo@europarl.europa.eu
giuseppe.milazzo@europarl.europa.eu
leoluca.orlando@europarl.europa.eu
EMAIL DEI PARLAMENTARI DELLA CIRCOSCRIZIONE MERIDIONALE:
lucia.annunziata@europarl.europa.eu
danilo.dellavalle@europarl.europa.eu
mario.furore@europarl.europa.eu
alberico.gambino@europarl.europa.eu
chiara.gemma@europarl.europa.eu
domenico.lucano@europarl.europa.eu
fulvio.martusciello@europarl.europa.eu
denis.nesci@europarl.europa.eu
valentina.palmisano@europarl.europa.eu
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michele.picaro@europarl.europa.eu
giuseppina.picierno@europarl.europa.eu
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sandro.ruotolo@europarl.europa.eu
raffaele.topo@europarl.europa.eu
georgia.tramacere@europarl.europa.eu
EMAIL DEI PARLAMENTARI DELLA CIRCOSCRIZIONE NORD-OCCIDENTALE:
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giovanni.crosetto@europarl.europa.eu
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pietro.fiocchi@europarl.europa.eu
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EMAIL DEI PARLAMENTARI DELLA CIRCOSCRIZIONE NORD-ORIENTALE:
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COPINCOLLA IL TESTO DELL'EMAIL:
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OGGETTO: Richiesta di voto per Omnibus (COM/2025/982) riguardo il PPWR
Onorevoli membri del Parlamento europeo,
Vi scrivo in qualità di titolare di una piccola/microimpresa e sostenitore di Eu-MEA (European Micro Enterprises Alliance) per chiedervi di votare sulla proposta omnibus (COM/2025/982) di sospendere fino al 2035 l'obbligo di nomina di un rappresentante autorizzato ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, del Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), e sul progetto di relazione del Parlamento, che mira a limitare tale beneficio specificamente alle micro e piccole imprese. Vi prego inoltre di sostenere l'istituzione di un unico punto di registrazione e pagamento a livello UE, al fine di modificare l'attuale normativa sulla Responsabilità Estesa del Produttore (EPR), frammentata e onerosa.
Il mercato unico è in crisi per i piccoli creatori. Per un artista, un artigiano o una microimpresa indipendente, spedire un pacco o una lettera a un vicino all'interno dell'Unione europea è ora un’operazione più difficile, costosa e piena di burocrazia che spedire dall'altra parte del mondo.
La Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) è stata concepita per responsabilizzare le grandi aziende che riempiono il mondo di immondizia. Purtroppo, come effetto collaterale, ha creato un sistema sproporzionato con "pagamento per accesso" che soffoca le microimprese e favorisce le multinazionali.
Le multinazionali, con interi dipartimenti legali, si fanno carico senza problemi di questi costi di conformità. Ma per un artigiano indipendente, un lavoratore autonomo o una piccola impresa è finanziariamente e amministrativamente insostenibile spedire anche solo 10 piccoli pacchi all'anno in una manciata di altri paesi dell'UE, essendo costretti a registrarsi presso ognuno dei diversi registri nazionali, ad assumere costosi rappresentanti autorizzati locali, a pagare canoni minimi annuali e a presentare complesse relazioni in più lingue.
Questo sistema non protegge le piccole imprese; le distrugge.
LA REALTÀ CHE LE MICRO E PICCOLE IMPRESE SI TROVANO AD AFFRONTARE
L'assurdità dei costi unitari: mentre le grandi aziende pagano frazioni di centesimo per pacco, una microimpresa che vende solo cinque articoli fatti a mano è costretta a pagare centinaia di euro in tasse fisse di registrazione e conformità solo per poter spedire legalmente quei pochi pacchi.
Distorsione del Mercato Unico: invece della libera circolazione delle merci, i piccoli creatori si trovano ad affrontare confini interni artificiali e ricatti burocratici tra gli Stati membri.
Barriera all'ingresso per le nuove imprese: chi può permettersi di avviare un'attività creativa oggi, quando il costo iniziale della burocrazia per gli imballaggi in Europa supera le migliaia di euro? L'UE sta soffocando la prossima generazione di imprenditori prima ancora che inizino.
Il paradosso ambientale e sociale: la Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) penalizza gli artigiani locali che producono beni sostenibili ed ecocompatibili, mentre i giganti della produzione di massa pagano tasse e inondano il mercato di rifiuti di plastica. Colpisce anche le imprenditrici, i creatori rurali e gli artigiani autonomi che dipendono dalle vendite transfrontaliere per il loro sostentamento.
Sta già accadendo: innumerevoli artisti indipendenti, artigiani e piccoli negozi hanno annunciato la cancellazione delle spedizioni all'UE o la chiusura delle proprie attività. È straziante vedere un singolo regolamento, mal concepito, distruggere da un giorno all'altro migliaia di mezzi di sussistenza, sogni creativi e progetti nati da passione e impegno.
I piccoli mercati nazionali da soli non possono sostenere i creatori indipendenti e le persone non possono aspettare anni che Bruxelles risolva questo problema. Dobbiamo pagare le bollette e comprare da mangiare oggi, non tra un mese o un anno.
Ci tengo a sottolineare che l'obiettivo di questa iniziativa non è quello di esentare le micro e piccole imprese dalla responsabilità per gli imballaggi che immettono sul mercato o dal pagamento di un contributo proporzionato per la gestione dei rifiuti di imballaggio, bensì di istituire un sistema in cui l'onere amministrativo e i costi di conformità non siano sproporzionati rispetto all'effettiva portata dell'attività e alle quantità di imballaggi immessi sul mercato dei singoli Stati membri.
COSA CHIEDIAMO COME Eu-MEA
Per questo motivo, insieme a Eu-MEA, European Micro Entreprice Alliance, Le chiedo, in qualità di eurodeputato/a che ci rappresenta in commissione, di votare sulla proposta omnibus (COM/2025/982) affinché venga valutata la proporzionalità degli obblighi EPR in questione per le micro e piccole imprese, l'inclusione di ulteriori semplificazioni amministrative, l'istituzione di un unico punto di accesso europeo per la segnalazione e l'adempimento degli obblighi e l'introduzione di un'adeguata soglia de minimis per quantità molto ridotte di imballaggi nelle vendite transfrontaliere.
COME IL PARLAMENTO EUROPEO È GIUNTO A QUESTI RISULTATI DANNOSI
1-Una valutazione d'impatto che ha tralasciato le realtà più piccole, SWD(2022) 384: esiste, ma l'onere per le microimprese non è mai stato quantificato.
2-Il loro stesso organo di controllo l'ha prima respinta: il Comitato di controllo normativo ha espresso un parere negativo (13 maggio 2022), poi un parere positivo con riserve (30 settembre 2022); nessuna delle obiezioni riguardava le microimprese.
3-Erano stati avvertiti del problema nella loro stessa consultazione: i partecipanti hanno affermato che il costo amministrativo può superare il costo di smaltimento dei rifiuti per le piccole imprese; un costo riconosciuto, ma mai misurato.
4-Hanno calcolato il costo di tutto il resto, ma non quello che riguarda noi, piccole attività: 10,3 miliardi di euro stimati per l'etichettatura; neanche una cifra per l'onere a carico di una microimpresa.
5-Nell'elenco di "chi è colpito", noi, in quanto micro e piccole imprese, non compariamo: l'allegato 3 suddivide tutti in tre gruppi (Cittadini, Imprese, Amministrazioni); le parole "micro", "PMI" e "piccola" non compaiono da nessuna parte.
6-Un modello, non un caso: una revisione delle stesse federazioni imprenditoriali europee ha rilevato che su 26 valutazioni d'impatto, solo 5 distinguevano le microimprese; la stessa cassetta degli attrezzi dell'UE ammette che questo approccio non funziona.
7-Il principio di proporzionalità: è l'unico elemento con reale forza giuridica, perché un onere fisso identico indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda può essere sproporzionato rispetto agli obiettivi; è un principio sancito dai Trattati.
8-Mercato unico vs geoblocking, ovvero il Regolamento (UE) 2018/302 vs. PPWR; una legge garantisce l'accesso al mercato, l'altra lo rende amministrativamente più difficile. Questa è una questione irrisolta (con la precisazione che il 2018/302 non impone l'applicazione a tutti i paesi).
9-Obbligo di "pensare in piccolo prima di tutto" / il test per le PMI: la norma UE creata per una migliore regolamentazione, nel caso del PPWR non è mai stata sostanzialmente applicata alle microimprese.
10-Il doppio standard (il filo che lega tutto): l'UE esige dalle attività più piccole un livello di conformità che non ha applicato a sé stessa quando ha redatto la norma per loro.
PER VOSTRA INFORMAZIONE - OGNI PUNTO È APPROFONDITO DI SEGUITO
1 - Elementi giuridici e fattuali: È stata effettuata una valutazione d'impatto per il PPWR, non è mancante. È stata preparata nell'ambito della direzione generale dell'Ambiente (DG ENV) ed eseguita da consulenti esterni: Eunomia (capofila del consorzio), con Arcadis, Milieu e COWI (SWD(2022) 384, sezione 1.4, "Prove, fonti e qualità"). È stata sottoposta due volte al Comitato di controllo regolatorio (l'organo di controllo qualità della Commissione): un parere negativo il 13 maggio 2022, poi un parere positivo con riserve il 30 settembre 2022.
La lacuna non è da attribuirsi a una mancanza procedurale. Riguarda ciò che la procedura ha misurato e ciò che non ha misurato. La valutazione ha quantificato i costi per le grandi aziende e per il settore dei rifiuti, ad esempio, 10,3 miliardi di euro di costi aziendali una tantum per l'etichettatura armonizzata, ma l'onere per il più piccolo venditore transfrontaliero, una microimpresa che spedisce merci imballate a clienti in altri paesi dell'UE, non è mai stato quantificato, nonostante la Commissione ne fosse stata espressamente informata durante la propria consultazione.
2 - Elementi giuridici e fattuali: Il rifiuto non è stato una mera formalità. Nel corso delle sue due revisioni, il Comitato di controllo normativo ha sollevato sedici osservazioni sostanziali sulla valutazione d'impatto (SWD(2022) 384), sei nella prima fase e dieci nella seconda. Tali osservazioni riguardavano la coerenza con la direttiva sulla plastica monouso, la scelta di un regolamento rispetto a una direttiva, la ripartizione dei costi tra produttori di imballaggi e consumatori, l'analisi costi-benefici, l'impatto sull'occupazione e il principio di contabilità amministrativa "one in, one out".
Nessuno di quei sedici commenti riguardava le microimprese o i piccoli venditori a distanza che immettono sul mercato di un altro Stato membro prodotti confezionati, anziché gli imballaggi stessi. Il Comitato ha esaminato attentamente la valutazione e l'ha rinviata per una revisione, eppure le imprese transfrontaliere più piccole non sono mai state incluse nella lista deglii interessi da proteggere.
3 - Elementi giuridici e fattuali: Questa omissione non può essere spiegata con la mancanza di informazioni, come è stato detto alla Commissione durante la sua stessa consultazione. Nella consultazione pubblica sulla Responsabilità Estesa del Produttore, i partecipanti hanno affermato chiaramente che i costi amministrativi per una corretta adesione all'EPR e per la registrazione dei prodotti possono superare di gran lunga il costo del trattamento a fine vita per le piccole imprese (SWD(2022) 384). Questa è precisamente la situazione delle microimprese: un costo amministrativo fisso superiore al costo effettivo dello smaltimento degli imballaggi che spediscono.
L'avvertimento non è stato un caso isolato. Nel corso di un seminario con le parti interessate tenutosi nel giugno 2021, durante la discussione sulla misura relativa alla riduzione degli spazi vuoti (minimizzazione degli imballaggi), i partecipanti hanno avvertito che l'obbligo di imballaggi personalizzati potrebbe colpire in modo sproporzionato le piccole imprese, e l'industria ha espresso preoccupazione per la mancanza di sostegno alle PMI nell'adattamento. La Commissione ha preso atto di entrambi gli avvertimenti. Non ha però trasformato nessuno dei due in un costo quantificabile e suddiviso secondo la dimensione aziendale.
4 - Elementi giuridici e fattuali: Il contrasto si fa più evidente se si confronta la quantificazione effettuata nella valutazione.Per quanto riguarda l'etichettatura armonizzata, la Commissione ha prodotto una cifra precisa: 10,3 miliardi di euro di costi una tantum per le imprese, che, a suo dire, sarebbero poi compensati dai risparmi amministrativi derivanti dall'eliminazione dei diversi sistemi nazionali di etichettatura (SWD(2022) 384). La capacità di generare stime di costo precise e su larga scala era quindi chiaramente presente.
Per quanto riguarda l'onere a carico di un'impresa di tre persone che spedisce merci imballate oltre confine, non esiste una cifra equivalente in nessuna parte della valutazione. Lo stesso documento in grado di calcolare i costi di etichettatura fino al miliardo non ha fornito un singolo dato sui costi di conformità per i venditori transfrontalieri più piccoli, proprio il gruppo che aveva segnalato il problema durante la consultazione. Ciò che poteva essere misurato per i grandi operatori è stato misurato; ciò che gravava sui più piccoli è stato lasciato fuori dal conteggio.
5 - Elementi legali e fattuali: La valutazione contiene una sezione specifica il cui unico scopo è quello di stabilire chi sostiene quali costi: Allegato 3, "Chi è interessato e in che modo?" (SWD(2022) 384, Parte 2/2). Essa suddivide tutti in tre colonne: Cittadini/Consumatori, Imprese e Amministrazioni.
Ogni impresa, di qualsiasi dimensione, è inserita nell'unica colonna "Imprese". Leggendo l'allegato completo, le parole "microimpresa", "piccola impresa" e "PMI" non compaiono nemmeno una volta. Un laboratorio con tre dipendenti e una multinazionale sono considerati allo stesso modo, trattati in maniera identica, con il costo espresso come un'unica cifra aggregata per le "imprese", senza mai essere suddiviso in base a come tale costo incida in modo diverso a seconda delle dimensioni dell'azienda. Nell'unico punto dell'intera valutazione progettato per mostrare chi è interessato dalla legge e in che modo, le imprese più piccole non vengono minimamente considerate.
6 - Elementi legali e fattuali: Non si tratta di una lacuna isolata di un singolo documento. Una revisione congiunta delle federazioni imprenditoriali europee (SME Test Benchmark 2022, realizzata da BusinessEurope, Eurochambres e SMEunited) ha esaminato 26 valutazioni d'impatto e ha rilevato che solo cinque distinguevano l'impatto che una politica di questo tipo avrebbe avuto sulle microimprese.
Le microimprese vengono trattate separatamente; nella maggior parte dei casi, le microimprese sono incluse nel gruppo più ampio delle "PMI". Lo stesso strumento di regolamentazione della Commissione ammette questo punto: un approccio unico per tutte le PMI non si è dimostrato efficace, perché l'impatto su una microimpresa può differire sostanzialmente dall'impatto su una media impresa.
Una precisazione: il dossier PPWR non era tra i 26 esaminati, il parametro di riferimento si riferisce a un ciclo precedente e la proposta PPWR risale al 30 novembre 2022, troppo tardi per essere inclusa. Pertanto, questa analisi non valuta direttamente il PPWR. Ciò che mostra è un modello sistemico documentato, la sistematica incapacità di trattare le microimprese separatamente, in cui la valutazione del PPWR si inserisce perfettamente, come dimostrano i punti da 1 a 5.
7 - Elementi giuridici e fattuali: qui c’è il reale peso giuridico, non solo politico, della questione, ovvero il principio di proporzionalità. Ai sensi dei Trattati UE (articolo 5, paragrafo 4, TEU), qualsiasi misura dell'UE deve essere idonea al raggiungimento del suo obiettivo e non deve andare oltre quanto necessario per conseguirlo. Un onere amministrativo fisso imposto in modo identico a prescindere dalle dimensioni dell'impresa, laddove lo stesso costo fisso è irrisorio per una grande azienda ma può superare l'intero valore dei rifiuti prodotti da una microimpresa, solleva un serio problema di proporzionalità: se la misura, applicata alle imprese più piccole, vada oltre quanto necessario per il suo obiettivo ambientale.
Una precisazione, affinché l'argomentazione regga a un esame più approfondito: la proporzionalità è difficile da dimostrare dinanzi alla Corte di giustizia, che concede al legislatore dell'UE un'ampia discrezionalità nelle scelte normative di questo tipo e solo raramente annulla le misure per sproporzione. Non si tratta quindi di affermare che il PPWR sia illegittimo, non lo è. Il punto è che l'onere imposto alle microimprese non è mai stato sottoposto a un test di proporzionalità secondo le modalità previste dalle stesse norme UE e che un'esenzione mirata per le imprese più piccole rappresenta la correzione proporzionata che tale valutazione non ha mai apportato.
8 - Elementi giuridici e fattuali: La libera circolazione delle merci non è un dettaglio del diritto dell'UE, bensì uno dei suoi principi fondanti, sancito dai Trattati (articoli 34-36 TUE). Per tutelarla nel mercato digitale, l'UE ha emanato il Regolamento (UE) 2018/302, che vieta il geoblocking ingiustificato, ovvero il blocco o la limitazione dell'accesso di un cliente agli acquisti online transfrontalieri in base alla sua nazionalità, residenza o domicilio. Il suo scopo dichiarato era quello di consentire la circolazione di merci e clienti attraverso le frontiere interne senza discriminazioni.
Il Regolamento PPWR va nella direzione opposta. In pratica, ricostruisce una frontiera attorno a ogni Stato membro. Non una frontiera fisica, bensì amministrativa: per vendere in un Paese, un micro-venditore deve prima registrarsi al sistema EPR di quel Paese e pagarne le relative commissioni. Sui marketplace il meccanismo è ancora più diretto: senza registrazione in un Paese, non è possibile spedire in quel Paese. Un piccolo venditore si trova quindi tra due norme del diritto comunitario che puntano in direzioni opposte: una concepita per garantire che un cliente di un altro Stato membro possa acquistare da lui, l'altra che subordina tale vendita al superamento di un ostacolo amministrativo in ogni singolo Paese.
Una precisazione, perché l'argomentazione deve reggere a un esame approfondito: il Regolamento (UE) 2018/302 non obbliga alcun commerciante a vendere o consegnare fisicamente in ogni Stato membro, ma lascia espressamente libero il commerciante di non consegnare la merce a un cliente di un altro Paese. Quindi non si tratta di un semplice caso di una legge che viola un'altra. Il punto è più complesso: l'UE ha creato un quadro normativo per abbattere le barriere interne per i piccoli venditori online e un altro che le ricostruisce come barriere amministrative, senza mai conciliare i due. La contraddizione rimane irrisolta all'interno dello stesso ordinamento giuridico.
9 - Elementi giuridici e fattuali: all'UE non mancava una norma che l'obbligasse, prima di legiferare, a considerare le realtà più piccole, ne aveva già una, ma non l'ha applicata nella sostanza. Ai sensi dello Small Business Act for Europe e delle linee guida della Commissione per una migliore regolamentazione, il principio "Pensare prima alle piccole imprese" e il test obbligatorio per le PMI impongono alla Commissione di valutare, in anticipo e in modo concreto, l'impatto di una misura proposta sulle piccole e microimprese e di considerare regimi più snelli o esenzioni laddove l'onere risulti sproporzionato.
Nel dossier PPWR, tale meccanismo era formalmente presente ma sostanzialmente assente per i venditori transfrontalieri più piccoli. Come dimostrano i punti da 1 a 5: l'onere per le microimprese non è mai stato quantificato (punti 1, 4); gli avvertimenti sollevati durante la consultazione sono stati registrati ma non si sono tradotti in costi misurabili (punto 3); e nell'allegato che elenca i soggetti interessati, le microimprese non compaiono affatto (punto 5). Un test che viene eseguito sulla carta ma non misura mai il gruppo che dovrebbe tutelare non è stato applicato nel senso previsto dalle sue stesse norme. La proposta del Parlamento di concentrare gli sgravi sulle micro e piccole imprese è semplicemente la correzione che il test per le PMI avrebbe dovuto produrre fin dall'inizio.
10 - Elementi legali e fattuali: Facendo un passo indietro, emerge un unico filo conduttore. L'UE esige dalle imprese più piccole uno standard di conformità perfetto e dettagliato (registrarsi in ogni paese, nominare un rappresentante, tracciare ogni frazione di imballaggio, rispettare ogni scadenza), mentre non si è attenuta ai propri standard quando ha redatto la normativa per loro.
Il suo stesso comitato di revisione ha respinto la valutazione d'impatto la prima volta (punto 1). La sua stessa consultazione aveva avvertito che i costi amministrativi avrebbero potuto superare i costi di smaltimento dei rifiuti per le piccole imprese (punto 3). Ha trovato le risorse per calcolare 10,3 miliardi di euro per l'etichettatura, ma non una cifra per l'onere a carico di un'impresa con tre dipendenti (punto 4). Nella sezione che elenca i soggetti interessati dalla legge, le microimprese non vengono affatto menzionate (punto 5). Il suo stesso test per le PMI e il principio "Pensare prima in piccolo" le imponevano di misurare tale onere in anticipo, cosa che non ha fatto (punto 9).
C'è un parallelismo che vale la pena sottolineare. Prima di un intervento sul sistema, il diritto dell'UE richiede una valutazione concreta e preventiva del danno: specifica, quantificabile e attribuibile. Per un intervento legislativo che può estromettere le imprese più piccole dal commercio transfrontaliero, l'obbligo equivalente esisteva sulla carta ma non è stato rispettato nella sostanza. Questo non significa che l'UE abbia violato la legge, non l'ha fatto. Il punto è che l'UE chiede alle più piccole imprese una diligenza che non ha esercitato essa stessa nel valutare l'impatto di questa norma su di esse.
E la soluzione è circoscritta, non radicale: misurare l'onere che non è mai stato misurato, ma che era già stato percepito come reale, e renderlo più leggero per le microimprese.
UN'ULTERIORE PRECISAZIONE
C'è una vera contraddizione alla base di tutto ciò, ed è opportuno sottolinearla chiaramente. L'Europa fonda la sua forza sull'unità. Non si tratta di uno slogan inventato per questa argomentazione, ma di un principio che la leadership dell'Unione stessa afferma attivamente. In una comunicazione ufficiale del Consiglio europeo sul suo canale social (@eucouncil su Instagram), il Presidente del Consiglio António Costa ha sostenuto che l'unità europea è la fonte della forza dell'Europa, nel contesto della sicurezza e della difesa comuni. Su questo punto ha ragione, ed è un'opinione che merita di essere condivisa: laddove l'unità dà forza, in materia di sicurezza, difesa, appalti comuni, nel presentarsi insieme al mondo, l'Unione dovrebbe effettivamente agire come un'unica entità.
Ma quando si tratta di una scatola di cartone che un piccolo produttore spedisce a un cliente oltre confine, quell'unità scompare all’improvviso. Invece di un unico mercato e un unico sistema, la normativa sugli imballaggi crea ventisette registrazioni separate, ventisette sistemi burocratici nazionali, ventisette costi distinti, e questo peso ricade maggiormente sui più piccoli, che sono i meno in grado di sopportarlo.
Ecco dunque la contraddizione nella sua forma più semplice: l'Europa si unisce laddove deve essere forte e si frammenta proprio laddove l'unità sarebbe più utile a chi ne ha bisogno. Il mercato unico era una promessa che merci e persone avrebbero potuto attraversare i confini interni dell'Europa senza ostacoli. Per le piccole imprese, questa legge ripristina silenziosamente tali confini, non solo sotto forma di dazi doganali, ma anche di burocrazia.
Nulla di tutto ciò è un argomento contro l'Europa, contro l'unità, né contro la tesi del Presidente Costa, che è fondata. È l'opposto. È un argomento a favore del fatto che l'Europa dovrebbe essere, in questo, ciò che i suoi stessi leader affermano che dovrebbe essere in ogni altro ambito, e ciò che già sa essere: una sola.
UN’ULTERIORE NOTA: IL PARADOSSO DELL'IMBALLAGGIO, LA LEGGE VA CONTRO LA PROTEZIONE DI CUI HANNO BISOGNO I PRODOTTI FRAGILI
Il regolamento mette un piccolo produttore di prodotti fragili in una situazione con due strade non percorribili allo stesso tempo. Ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento (UE) 2025/40, l'e-commerce, il trasporto e gli imballaggi raggruppati devono mantenere il "rapporto di spazio vuoto" a un massimo del 50%: il principio di minimizzazione si applica dal 12 agosto 2026, mentre il limite massimo del 50% è in vigore dal 1° gennaio 2030. È fondamentale sottolineare che lo spazio vuoto viene misurato in volume e il materiale di riempimento protettivo (schiuma, cuscinetti d'aria, carta, inserti) viene conteggiato come spazio vuoto. Passare a un materiale di riempimento "più ecologico" non risolve il problema: in termini di volume, viene comunque conteggiato allo stesso modo.
Per chi spedisce cristalleria, ceramiche o qualsiasi altro oggetto fragile, questo si scontra direttamente con le leggi della fisica. Per sopravvivere al trasporto, un oggetto fragile necessita di uno strato protettivo che lo avvolga, ed è proprio questo strato che impedisce che arrivi a destinazione in pezzi. Ma è proprio questo strato che la normativa considera a sfavore del produttore. Di conseguenza, la legge spinge i piccoli produttori a ridurre esattamente la quantità di materiale che mantiene intatti gli oggetti fragili. Per ora, è prevista una certa flessibilità per gli oggetti fragili, ma il metodo per calcolare il rapporto non è ancora stato definito: la Commissione dovrebbe adottarlo solo entro il 12 febbraio 2028. Pertanto, alle aziende viene richiesto di conformarsi a una norma di cui non esiste ancora un metodo di misurazione.
Il regolamento incentiva anche il riutilizzo degli imballaggi. In linea di principio, si potrebbe immaginare che il destinatario del pacco riutilizzi la scatola. In pratica, per le vendite postali transfrontaliere, quest'idea raramente si concretizza. L'imballaggio viaggia in un'unica direzione e non torna mai al mittente, quindi il produttore non può riutilizzarlo. E la possibilità che il destinatario possa utilizzare la scatola dipende da una serie di "se": se le dimensioni della scatola sono adatte al prodotto che intende spedire, il che è improbabile, perché la regola dello spazio vuoto impone che ogni scatola sia tagliata in modo da adattarsi perfettamente a un singolo prodotto, rendendola meno utilizzabile per altro; se la scatola è arrivata intatta, senza essere schiacciata, ammaccata o indebolita, dato che gli imballaggi per merci fragili sono progettati per assorbire gli urti e spesso si usurano dopo un solo utilizzo; se è arrivata pulita; e se il destinatario è disposto a riutilizzare una scatola con il marchio e il logo di qualcun altro.
C'è un punto più profondo alla base di tutto questo. Un piccolo venditore ottimizza già l'imballaggio, non perché glielo imponga una legge, ma perché la sua sopravvivenza dipende da questo. Ogni grammo in più di imballaggio rappresenta un costo di spedizione aggiuntivo, da pagare per ogni singolo pacco. Nessuno spedisce un prodotto leggero in una scatola pesante, rigida e rinforzata solo per poterla riutilizzare un giorno, perché quel peso aggiuntivo fa lievitare il costo della spedizione e lo esclude dal mercato. Ottimizzare le dimensioni, ridurre il peso, utilizzare l'imballaggio minimo indispensabile a proteggere la merce: i piccoli venditori transfrontalieri lo fanno da anni, per pura necessità economica, ben prima che qualsiasi normativa lo imponesse. Per loro, quindi, questa legge non cambia il comportamento di fondo che pretende di incoraggiare. Loro già minimizzavano gli sprechi. Ciò che la normativa aggiunge non è una pratica migliore, ma costi e burocrazia che si sovrappongono a una pratica già esistente.
I due obiettivi sono quindi in diretta contraddizione. "Minimizzare lo spazio vuoto" impone al produttore di tagliare ogni scatola in modo che aderisca perfettamente al prodotto. "Progettare per il riutilizzo" richiede imballaggi generici e sufficientemente robusti da poter essere utilizzati per molti prodotti più volte. Una scatola sagomata con precisione per contenere un vaso di ceramica, priva di spazio protettivo, è l'opposto di una scatola che chiunque può riutilizzare per qualsiasi cosa. La legge richiede entrambe le cose contemporaneamente e, per i produttori più piccoli di beni fragili, non ne offre nessuna, aggiungendo al contempo costi e burocrazia.
LA SOLUZIONE A CUI PUNTIAMO
Esiste una via d'uscita costruttiva, e l'UE non ha bisogno di inventarla, perché ha già realizzato lo stesso meccanismo due volte, in altri settori.
Quando un piccolo venditore spedisce in tutta l'UE, il problema non è pagare per i rifiuti, ma dover registrarsi, dichiarare e pagare separatamente in ogni singolo paese, ognuno con il proprio sistema, le proprie aliquote e la propria documentazione. La soluzione ovvia è un unico punto di registrazione e pagamento a livello europeo: ci si registra una volta, si dichiara una volta, si paga una volta e il denaro viene distribuito ai sistemi nazionali secondo le aliquote di ciascun paese. L'obiettivo ambientale è pienamente preservato, ogni paese continua a ricevere il suo contributo per i rifiuti generati sul proprio territorio, mentre scompare l'onere amministrativo, che era ventisette volte superiore.
Non si tratta di un'idea utopica. L'UE applica già esattamente questo modello in due ambiti. Per l'IVA, lo Sportello Unico (OSS) consente alle imprese di dichiarare e pagare l'IVA sulle vendite effettuate in tutta l'UE attraverso un unico portale nazionale; l'imposta viene poi trasferita a ciascuno Stato membro secondo l'aliquota di quello Stato. Il problema che OSS risolve (tariffe nazionali diverse, somme dovute a paesi diversi) è precisamente il problema dell'aggregazione dell’EPR.
La stessa logica si applica al sistema sanitario europeo. Con la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), istituita dal Regolamento (CE) n. 883/2004, un cittadino possiede una sola tessera del proprio paese d'origine e può ricevere assistenza sanitaria in qualsiasi paese dell'UE alle tariffe locali; dietro le quinte, l'istituzione sanitaria del paese d'origine rimborsa il paese in cui viene prestata assistenza secondo le tariffe di quest'ultimo. Solo nel 2023, questo sistema ha gestito circa 2,3 milioni di richieste di rimborso transfrontaliere per un valore di circa 1,3 miliardi di euro, considerando ventisette diversi sistemi nazionali, ciascuno con costi differenti, e il tutto è stato armonizzato centralmente senza che il paziente dovesse mai districarsi tra ventisette burocrazie diverse.
Pertanto, quando si afferma che l'aggregazione dell'EPR non può essere centralizzata perché ogni paese ha il proprio sistema e le proprie tariffe, la risposta è già sul tavolo: l'UE ha risolto esattamente questo problema, su larga scala, sia per la tassazione che per la sanità. Un unico punto di registrazione e pagamento per gli imballaggi, idealmente integrato nel prossimo Atto sull'Economia Circolare, dove la stessa UE ha segnalato una revisione orizzontale degli obblighi relativi alla Responsabilità Estesa del Produttore (EPR), manterrebbe intatti tutti gli obblighi ambientali eliminando al contempo l'elemento che di fatto schiaccia i piccoli venditori: non la tassa, ma la mole di documenti da compilare.
Distinti saluti,
[FIRMA] / Sostenitore/membro di Eu-MEA.
INFO BREVI SULLA Votazione dell’Omnibus: 1 ottobre
La proposta dell'Omnibus (COM/2025/982) è di sospendere l'obbligo del rappresentante autorizzato ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, del Regolamento sulle partnership pubblico-private (PPWR) fino al 2035, e la bozza di relazione del Parlamento vuole limitare tale agevolazione specificamente alle micro e piccole imprese – ovvero noi. La commissione ENVI voterà su questo punto intorno al 1° ottobre.
In parole semplici, un "Omnibus" è una proposta che l'UE utilizza per adeguare o semplificare le norme esistenti: una sorta di pacchetto di correzioni che passa attraverso il Parlamento. Non abroga la legge sugli imballaggi, ma può modificarne l'applicazione ed è proprio per questo che è importante: è l'unico strumento in cui è ancora possibile ottenere un aiuto concreto per le piccole imprese.
Come si è arrivati a questa grave svista che porta a ignorare le esigenze delle attività più piccole, fatti e problematiche:
Una valutazione d'impatto che ha tralasciato le aziende più piccole (SWD(2022) 384): esiste, ma l'onere per le microimprese non è mai stato quantificato.
Il loro stesso organismo di controllo l'ha inizialmente respinta: il Regulatory Scrutiny Board ha espresso un parere negativo (13 maggio 2022), poi un parere positivo con riserve (30 settembre 2022); nessuna delle sue obiezioni riguardava le microimprese.
Erano stati avvertiti durante la loro stessa consultazione: i partecipanti avevano affermato che i costi amministrativi possono superare i costi di smaltimento dei rifiuti per le piccole imprese; un dato registrato, mai misurato.
Hanno calcolato i costi di tutto il resto, ma non quelli delle piccole attività: 10,3 miliardi di euro stimati per l'etichettatura; nessuna cifra per l'onere a carico di una microimpresa.
Nell'elenco di "chi è colpito", non compiono le attività piccole e micro: l'Allegato 3 suddivide tutti in tre gruppi (Cittadini, Imprese, Amministrazioni); le parole "micro", "PMI" e "piccole" non compaiono da nessuna parte.
Un modello, non un caso fortuito: un'analisi condotta dalle federazioni imprenditoriali europee ha rilevato che, su 26 valutazioni d'impatto, solo 5 hanno distinto le microimprese; gli stessi strumenti dell'UE ammettono che questo approccio non funziona.
Il principio di proporzionalità: l'unico elemento con una reale forza giuridica, un onere fisso identico, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa, può essere sproporzionato rispetto all'obiettivo; un principio sancito dai Trattati.
Tensione con il mercato unico e il geoblocking: il Regolamento (UE) 2018/302 contro il PPWR: una legge garantisce l'accesso al mercato, l'altra lo rende amministrativamente più difficile; questione irrisolta (con la precisazione che il 2018/302 non impone l'applicazione a tutti i paesi).
"Pensare prima in piccolo" / l'obbligo del test PMI: la norma UE per una migliore regolamentazione, che nel caso del PPWR non è mai stata sostanzialmente applicata alle microimprese.
Il doppio standard (il filo conduttore che lega tutto): l'UE esige dai più piccoli un livello di conformità perfetta che non ha imposto a se stessa quando ha redatto la norma destinata a loro.
→ Entro il 10 settembre invia un feedback sulla questione alla commissione europea, clicca qui, accedi con SPID o CIE e compila.
Racconta l'impatto negativo che questa regolamentazione ha o potrebbe avere sulla tua attività e/o come complica la vita del tuo business.
→ **Firma la petizione che sta girando tra le micro-attività**, sta raccogliendo molte adesioni (80mila+ al momento in cui scrivo). Riguarda nello specifico i costi di smaltimento nei singoli paesi (EPR), che è l’aspetto economicamente più impattante, oltre a costringere a una gestione paese per paese, ridicola quando si parla di EU, mercato unico, armonizzazione ecc. ecc.
→ Rispondi al questionario di European Crafts Alliance: EU Packaging Rules (PPWR): Impact Survey for Craftspeople.
Stanno raccogliendo storie da portare per conto delle piccole attività all'attenzione del parlamento europeo.
Per capire meglio cosa devi fare, a seconda del tuo ruolo nella gestione degli imballaggi: fai l’autovalutazione del MASE. Sono sincera, è una roba lunga e temo che l’obiettivo, ancora una volta, sia costringere le aziende a pagare qualcuno che faccia questa cosa per loro.
Dal sito del CONAI: "L’adesione a CONAI comporta il versamento di una quota costituita da un importo fisso (5,16 Euro) e da un importo variabile. La quota di adesione a CONAI si versa soltanto una volta e può essere adeguata successivamente a discrezione del Consorziato.
Le imprese produttrici o utilizzatrici di imballaggi (i cui ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni non hanno superato, nell’ultimo esercizio chiuso al momento dell’adesione, l’importo annuo di 500.000 euro) possono anche scegliere di aderire al CONAI attraverso l’associazione di categoria alla quale partecipano (ammissione semplificata). Questa possibilità è estesa anche alle imprese agricole che, pur non essendo tenute, intendono partecipare volontariamente al CONAI."
Riferimento EUMEM per l'Italia @francesca.baldassarri